La questione potrebbe essere dibattuta nei condomini, sia che lo striscione venga apposto sul terrazzo condominiale o sulla facciata dell’edificio (ad esempio sotto la finestra di uno dei proprietari) – in quanto si tratta di parti che appartengono a tutti i condomini – sia che venga legato al balcone del singolo proprietario. C’è poi l’aspetto ideologico da non sottovalutare. È necessario rispettare il pensiero di tutti oppure prevale la libertà d’espressione?

Immagina che, al piano sopra il tuo, viva una persona di idee estremiste che leghi alla ringhiera del proprio terrazzo un lenzuolo di sostegno a un pregiudicato o a un boss mafioso; o che, in concomitanza con le elezioni amministrative, l’amministratore autorizzi uno dei condomini, candidato alle consultazione, di collocare un lungo striscione con i simboli della propria coalizione; o ancora che, in occasione di una finale calcistica, tutto il palazzo si riempia, già dieci giorni prima, di bandiere colorate mentre a te, del calcio, non interessa nulla.

A riguardo entrano in gioco due articoli del codice civile: il primo consente a ciascun condomino di usare gli spazi comuni del palazzo (e quindi anche la facciata) purché non ne muti la destinazione e non impedisca agli altri di fare altrettanto. A riguardo la bandiera o lo striscione possono essere collocati sul balcone di proprietà esclusiva e sin anche sulla facciata condominiale perché, per loro natura, sono opere provvisorie, destinate a rimanere qualche giorno, al massimo qualche settimana. A meno che non siano di dimensioni così vistose da coprire l’intera facciata, essi non impediscono agli altri condomini di collocare sulla facciata anche ulteriori striscioni o bandiere.

C’è poi la norma che vieta di violare l’estetica del palazzo ossia il decoro architettonico. A questo riguardo possono influire, oltre alle dimensioni dello striscione, anche il tipo di messaggio in esso diffuso. Nonostante la libertà di espressione e il fatto che la responsabilità – da un punto di vista penale – resta in capo all’autore dell’affissione, il condominio potrebbe agire contro chi affigge bandiere e striscioni offensivi o denigratori.

Se si rispettano questi si è liberi di utilizzare il proprio balcone o anche quello condominiale o la stessa parete frontale dell’edificio per appendere bandiere e striscioni di dimensioni modeste.

Sì specifica che questo articolo si riferisce unicamente al codice legislativo italiano; in alcuni paesi d'Europa è vietato esporre bandiere di altri stati, ma rimane il fatto che la stragrande maggioranza delle micronazioni non è riconosciuta come tale.

In foto: la bandiera de La Micronazione intenzionale del "Bardo".


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